“… i tre figli maschi …”

Nel suo testamento del 1804 Lorenzo fa riferimento ai “tre figli maschi “del nipote Luigi deceduto il 26 agosto 1802. Nelle mie ricerche non sono riuscito a trovare il nome di questo terzo figlio maschio ma solamente Francesco e Antonio. Dalla lettura del testamento di Lorenzo suo erede redatto il 3 luglio 1812 si nominano quali eredi universali solo Francesco e Antonio. Se ne può dedurre che questo terzo, sconosciuto per il momento, figlio maschio sia nato, ovviamente, prima del 1802 nello stesso luogo dei fratelli cioè nell’ambito della Pieve di San Lorenzo di Diacceto, che nel 1804 (quando Lorenzo redige l’ultimo testamento) fosse vivente, ma sia scomparso prima del 1812 (quando l’erede Lorenzo redige il suo testamento).

Mi ripropongo, se ne avrò la possibilità, di approfondire le ricerche..



Maria Colomba Romei

Da completare



Testamento 13 luglio 1804

Sempre dal "Repertorio generale de testamenti" risulta che Lorenzo abbia redatto testamento nel 1804, e precisamente:

- Torrini Lorenzo figlio di Giuseppe, notaro Giovanni Fabbrini, 13 luglio 1804

Notarile Moderno: notaio Giovanni Francesco Fabbrini di Pier Francesco, Vicchio, 1783 - 1808, estremi prot. 30927-30930, n.4, atti or. 2, estremi atti orig. 15510 - 15511.

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Testamento

Al nome di Dio amen. L'anno di nostro Signore Gesù Cristo milleottocentoquattro Indizione Romana settima e questo dì tredici del mese di luglio Pio settimo Pontefice e S.M. Carlo Lodovoco Infante di Spagna re dell'Etruria etc.etc.etc. e S.M. Maria Luisa Infanta di Spagna regina reggente d'Etruria felicemente dominante.

Fatto e rogato il presente testamento nella città di Firenze e segnatamente nello studio di me notaro infradetto posto nel popolo di S.Maria Maggiore ed in Via detta della Forca quivi presenti per testimoni a tale effetto avuti e pregati cioè:

1 L'eccellentissimo sig. Dr. Gaspero del fu Ill.mo sig. Vicario Domenico Leoni di Firenze.

2 L'eccellentissimo Sig. Dr. Cesare del fu Ecc.mo sig. Dr. Carlo Maria Donnini di Pontremoli.

3 L'ecc.mo sig. Dr. Gaetano dell'ecc.mo sig. Dr. Sebastiano Lazzerini di Prato.

4 L'ecc.mo sig. dr. Giuseppe del fu sig. Agostino del Borgo di Firenze.

5 Il sig. Giovanni del sig. Giuseppe Nardini di Barberino di Mugello.

6 Il sig. Ignazio del fu sig. Giovanni Bronchetti di Firenze.

7 Il sig. Mattia d'Ignazio Cecchi di Firenze.

Essendochè per divina disposizione sia determinato che ciascun vivente debba morire, e che in mente umana sia incerto il momento in cui debba rendersi l'anima al suo creatore onde il prudente e saggio sig. Lorenzo del fu Giuseppe Torrini di questa città di Firenze sano per grazia di Dio di mente, vista, udito, loquela ed intelletto e di corpo ancora riflettendo a questa infallibile verità sia determinato di disporre dei suoi averi e sostanze nel modo e forma che appresso cioé:

In primo luogo come buon cattolico romano raccomandò, e raccomanda l'anima sua all'Onnipotente Dio suo creatore, alla gloriosissima sempre vergine, e madre Maria, al di lui santo angiolo custode, ed a tutti i santi, e sante della celeste corte acciò le impetrino da Dio il perdono delle sue colpe per giungere poi con essi a godere l'eterna gloria nel Paradiso.

E quando l'anima sua sarà separata dal corpo ordina, e vuole, che in suffragio della medesima sia fatto un decente mortorio con far celebrare numero cento messe con l'elemosina di lire due per messa, e quanto alla tumulazione del di lui corpo desidera che questo sia tumulato a sterro nella Chiesa di S. Gaetano e S.Michele Bertelli detta di S. Gaetano di questa città, o altrimenti nella Chiesa di S. Marco Vecchio fuori della Porta a S. Gallo di questa città.

Item * Per ragione di legato e per validità del presente testamento lasciò e lascia all'Opera di S. Maria del Fiore di questa città di Firenze la solita tassa di lire tre e soldi dieci per una sola volta.

Item * Interrogato da me notato infrascritto secondo gli ordini se volesse disporre di alcuna cosa a favore della Congregazione dei Poveri di S. Giovanni Battista di questa città, rispose di non essere disposto.

Item * Per ragione di legato per dar luogo alla verità confessò e confessa di aver ricevuto in dote e per dote dalla signora Maria Colomba Romei sua dilettissima consorte la somma, e quantità, di scudi trecento.

Item * Per ragione di legato ed in ogni miglior modo e volendo dimostrare alla detta signora Maria Colomba Romei sua amatissima consorte il suo attaccamento e insieme la sua gratitudine per la premura ed assistenza prestata al detto signor Testatore in ogni occorrenza lasciò e lascia alla detta signora Maria Colomba Romei il pieno, libero ed intero uso ed usufrutto della sua eredità di Lei vita natural durante e fintantoché la medesima si manterrà in stato vedovile, liberandola conforme la liberò e la libera dal dover dare qualunque cauzione da garantendo et fruendo, ed al più debba servire ed essere sufficiente la sola cauzione giuratoria, dando e concedendo facoltà alla medesima sua consorte di poter disporre di qualche parte dei mobili, e robe che si troveranno nella casa mortuaria del detto sig. testatore senza essere tenuta a renderne conto ed imputarle nel suo credito dotale, e nell'usufrutto come sopra lasciatole, e senza che l'infrascritto signor Erede possa darle perciò molestia per il quale effetto lasciò, e lascia con titolo di legato alla detta signora Maria Colomba sua consorte quelle robe delle quali disponesse come sopra.

Item * Per ragion di legato, ed in ogni miglior modo lasciò e lascia a tutti i suoi lavoranti del negozio di droghiere che in tale qualità si ritroveranno al tempo della di lui morte scudi tre per ciascheduno per una sol volta.

Item * Per ragion di legato, ed in ogni miglior modo lasciò e lascia al signor Tommaso Bartolini suo ministro l'utile dominio e le ragioni livellari della Bottega posta in Mercato Vecchio di questa città nella quale detto signor Testatore esercita attualmente l'arte di droghiere e che è di dominio diretto dei RR Monaci di S. Maria degli Angioli di questa città con l'entratura che competesse al detto signor testatore tanto in detta bottega che nel magazzino o stanza annessa alla quale si ha la comunicazione dalla detta bottega e di più lasciò e lascia a detto signor Tommaso Bartolini tutte le mercanzie d'uso di detto negozio di droghiere che si troveranno descritte nel Libro dei Bilanci con dover perciò essere a carico di detto Sig. Bartolini di pagare ai RR monaci degli Angioli l'annuo canone e quant'altro fosse loro dovuto, non meno che la pigione del detto magazzino o sia stanza annessa a detta bottega al Padrone diretto della medesima ed ogni altro aggravio che posasse sopra detti fondi, senza che l'Eredità di detto signor testatore per causa di detta bottega e stanza possa essere tenuta a cosa alcuna e con che parimente il suddetto sig. Tommaso Bartolini debba dare alla signora Maria Colomba Romei moglie di detto sig. testatore ogni mese di Lei vita natural durante libbre quattro cioccolata, libbre due caffè e libbre quattro zucchero il tutto di buona qualità e di più debba pagare al sig. Priore pro tempore della chiesa di S. Gaetano e S. Michele Bertelli detta di S. Gaetano di questa città scudi sedici l'anno in perpetuo per doversi da detto Priore con detti annui scudi sedici fare ogni anno in perpetuo la S. Novena di S. Michele nella ricorrenza di detto Santo e dedotto l'importare alla spesa occorrente per detta novena ogni restante di detti scudi sedici debba erogarlo nella celebrazione di tante messe con l'elemosina di paoli due e mezzo per messa nelle mattine di detta Novena per il quale oggetto detto signor testatore conforme ha asserito a me notato infradetto, ha supplicato per l'opportuna grazia e facoltà; e nel caso che non potesse ottenersi la detta Grazia il suddetto sig. Tommaso Bartolini in luogo avere di pagare i detti annui scudi sedici al R. Priore pro tempore della detta chiesa di S. Gaetano debba pagare in perpetuo i detti scudi sedici ogni anno prima alla detta signora Maria Colomba Romei sua consorte per di Lei vita naturale durante e dipoi all'infradetto suo sig.re Erede e suoi successori con facoltà peraltro al suddetto sig. Bartolini di potere affrancare il detto annuo aggravio di scudi sedici con destinare un fondo cauto e sicuro di soddisfazione della detta signora Maria Colomba Romei e dell'infradetto sig. Erede universale che sia dell'annua permanente e sicura rendita di scudi sedici.

Item * Ordina, comanda e vuole detto sig. testatore che seguita che sia la sua morte dagli infradetti suoi signori esecutori testamentari si faccia un diligente inventario di tutto ciò che si ritroverà nella sua eredità e specialmente di tutte le mercanzie e crediti che al tempo della sua morte si ritroveranno nel suo negozio di drogheria e nei suoi magazzini, e quindi debba realizzarsi il loro importare mediante l'esazione dei nomi dei debitori e la vendita delle mercanzie da farsi nel negozio medesimo nel modo istesso che attualmente si pratica da detto sig. testatore salvo che rimanendo piccola quantità di dette mercanzie gli infradetti signori esecutori testamentari possino vendere detti residui in partita con preferire il suddetto sig. Tommaso Bartolini suo ministro con accordargli un guadagno onesto in ragione di frutto sul costo e non volendo essere preferito possono venderli ad altri liberamente, ed effettuata che sia la detta realizzazione di detti signori esecutori testamentari con l'intelligenza e consenso della detta sig.ra Maria Colomba Romei e dell'infradetto sig. Erede universale debbano rinvestire questi capitali in beni di suolo e in cambi con debitori cauti e sicuri dichiarando ed ordinando ancora detto sig. testatore che fintantoché non sia seguita la detta realizzazione il suddetto sig. Tommaso Bartolini non possa pretendere, nonostante il legato ordinato come sopra a di lui favore, che li sia rilasciata libera e vacua la detta bottega con dovere perciò essere a carico della sua eredità il pagamento di tutti gli aggravi pesanti sopra detta bottega e stanza, non meno che gli scudi sedici annui di che nel legato ordinato a favore di detto sig. Bartolini fintantoché non sia lasciata al medesimo libera e vacua la bottega e stanza annessa suddetta.

Item * Tutti gli altri suoi beni poi mobili, immobili, tanto liberi che livellari e di qualunque natura siano, semoventi, gioie, ori, argenti, crediti, debiti, azioni, ragioni, tanto presenti che future e finalmente in tutto quello e quanto detto sig. testatore si ritroverà avere e possedere al tempo della sua morte nessuna cosa esclusa né eccettuata suo erede universale instituì ed instituisce, fece ed essere volse e vuole che sia, e di sua propria bocca nominò e nomina il sig. Lorenzo del fu signor Francesco Torrini suo dilettissimo nipote di fratello, pregandolo a suffragare l'anima di detto sig. Testatore nelle sue orazioni e non volendo, o non potendo detto sig. Lorenzo essere erede costituì e costituisce i tre figli maschi del fu sig. Luigi Torrini, bisnipoti di detto sig. testatore e rispettivi nipoti di fratello di detto sig. Lorenzo erede instituito tutti per eguale porzione.

Esecutori poi della presente sua ultima disposizione deputò e deputa, elesse ed elegge i signori Giuseppe Reali, Bartolommeo Marchionni, il signore Antonio Conti attuale scrivano di detto signor testatore ed il suddetto signor Tommaso Bartolini ai quali raccomandò e raccomanda la soprintendenza ed esecuzione di quanto sopra ha disposto e terminato la detta realizzazione e rinvestimenti, i sopraddetti signori esecutori debbano conseguire per remunerazione dei loro incomodi e per dimostrazione della gratitudine che loro professa il sig. testatore per l'assunzione di tale incombenza scudi dieci per ciascheduno una sola volta, oltre il dovere essere continuata a detti signori Conti e Bartolini la solita loro provvisione fintantoché non sia stata effettuata la realizzazione dei nomi dei debitori e delle mercanzie sopra ordinata dal detto sig. testatore.

E questa detto testatore disse, ed apparì essere stata ed essere e volere che sia la sua ultima volontà e testamento quale se per detta ragione non valesse vuole, che voglia per ragione di legato, di codicillo o di donazione per causa di morte, ed in ogni altro migliore e più valido modo, che possa di ragione valere e tenere, dichiarando di avere inteso di fare la presente disposizione a forma del disposto alle veglianti leggi e non altrimenti in forma che se in qualche parte fosse contraria alle leggi predette debba ciò aversi per non scritto e non voluto, cassando, revocando ed annullando ogni altra ultima disposizione che avesse fatta in passato e della quale occorresse fare speciale menzione.



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